Diritti civili e pari opportunità
Il tema dei diritti civili e delle pari opportunità riguarda le forme di tutela e gli strumenti legali attivati dallo Stato per garantire concretamente i diritti umani e per consentire ai cittadini di difendere l’esercizio dei propri diritti per via giudiziale.
In sostanza, alla elencazione e descrizione dei diritti dei cittadini generalmente sanciti nella Carta Costituzionale dei paesi democratici (come agli artt. 18-28 dei Principi fondamentali della Costituzione italiana) e fondati sulle elaborazioni giuridiche e filosofico-politiche dei diritti inalienabili di ogni essere umano (ad esempio la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948), occorre dare seguito attraverso leggi di attuazione che consentano ai cittadini di esercitare e tutelare concretamente questi diritti.
Infatti, le dichiarazioni di principio anche se di carattere giuridico non hanno forza di legge e non sono sufficienti a garantire la tutela effettiva e il libero esercizio dei diritti dei cittadini, in particolare di quei diritti che:
- non sono ancora assimilati da tutte le componenti della società civile e che incontrano resistenze da parte di alcuni gruppi sociali (come ad esempio il diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso o all'aborto);
- non sono sempre rispettati o non si concretizzano per tutti i cittadini (ad esempio il diritto alle pari opportunità, il diritto di ottenere giustizia in tempi ragionevoli, di non essere detenuti ingiustamente, a una esistenza dignitosa, etc.);
- confliggono con interessi economici o la cui tutela non deve impedire l'esercizio di altri diritti (ad esempio il diritto alla privacy contrapposto al diritto all'informazione).
In effetti, la tutela e il concreto esercizio dei diritti civili e delle pari opportunità dipendono da almeno tre fattori principali: le istituzioni e le leggi vigenti, le culture e le credenze religiose diffuse nella società, la natura stessa di alcuni diritti la cui tutela può risultare di difficile attuazione o in conflitto con altre esigenze.
Ne consegue che il compito assegnato agli Stati moderni di far rispettare i diritti civili e le pari opportunità attraverso l'emanazione di atti aventi forza di legge, ammesso che queste leggi siano perfettamente elaborate, non può essere considerato risolutivo. Non può essere risolutivo perché occorre intervenire anche a livello educativo per diffondere ed evolvere la cultura dei diritti umani in tutti gli strati sociali e perché la natura stessa di certi diritti comporta un bilanciamento mutevole nel tempo tra forme di tutela ed esigenze contrapposte.
Le difficoltà che gli Stati moderni incontrano nel creare le condizioni affinchè i diritti umani e le pari opportunità siano effettivamente rispettati e tutelati giuridicamente, evidenziano l'importanza ed il valore culturale delle formalizzazioni giuridiche sui diritti umani che sono state elaborate nel corso della storia e che hanno rappresentato e rappresentano un riferimento per tutti i paesi civili.
Tra i numerosi ed autorevoli documenti giuridici occorre innanzitutto citare la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 elaborata nel corso della rivoluzione francese e la Dichiarazione universale dei diritti umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 dagli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che si era costituta nel 1945. La Dichiarazione universale dei diritti umani, sebbene considerata non vincolante dagli Stati membri non democratici delle Nazioni Unite, ha assunto la valenza di un codice etico di importanza storica fondamentale anche perché sancisce il valore universale (oltre il tempo e lo spazio) dei diritti dell'uomo.
Poiché non tutti gli Stati membri dell'ONU aderirono senza riserve alla Dichiarazione dei diritti umani, la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite promosse la stesura di due trattati sostitutivi che potessero essere firmati separatamente: la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, entrambi approvati all'unanimità nel 1966. Questi due trattati rendevano anche più cogente l'obbligo per gli Stati firmatari di rispettare i principi in essi contenuti. Lo stato delle ratifiche di questi ed altri trattati internazionali promossi dall'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite è disponibile nell'apposito sito web OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights).
Anche gli Stati europei si sono dotati di un trattato internazionale su diritti umani, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o CEDU (Convention Européenne des Droits de l'Homme), redatta e adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa. La CEDU ha inoltre creato una istituzione giurisdizionale permanente che consente ai singoli individui di richiedere la tutela dei diritti garantiti dalla convenzione: la Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 dagli Stati allora membri del Consiglio d'Europa e successivamente dagli altri paesi aderenti alla UE. E' stato proposto che anche l'Unione Europea in quanto istituzione potesse aderire alla CEDU, ed a questo scopo è stata inserita una apposita clausola nel trattato di Lisbona in vigore dal 1° dicembre 2009, ma su questa adesione restano delle perplessità.
Infatti, l'Unione Europea intesa come istituzione è dotata di un potere legislativo proprio e, poiché ha un ruolo definito nella gerarchia delle fonti che disciplinano i rapporti tra legislazione comunitaria e legislazione degli Stati membri, nel Consiglio europeo del 3 giugno 1999 ha opportunamente avviato un processo di elaborazione giuridica per la tutela dei diritti dei cittadini degli Stati membri, con una procedura simile a quella di uno Stato federale orientato ad inserire queste tutele in una propria carta costituzionale, piuttosto che partecipare ad un trattato internazionale stipulato dai suoi stessi Stati membri. Così, nel Consiglio europeo del 3 giugno 1999 fu deciso di affidare ad una commissione nominata ad hoc la definizione di un insieme di diritti e libertà da garantire a tutti i cittadini dell'Unione e da includere nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sarebbe poi dovuta confluire nella Costituzione europea.
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fu proclamata per la prima volta a Nizza il 7 dicembre del 2000 ed una seconda volta, in una versione modificata, il 12 dicembre 2007 e, nonostante la mancata approvazione della Costituzione europea, il 1º dicembre 2009 ha assunto pieno valore legale, poiché con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è diventata vincolante per gli Stati membri ai sensi dell'art. 6 del Trattato medesimo.
Pertanto attualmente sono in vigore due procedure di tutela dei diritti civili all'interno dell'Unione Europea, una che fa capo alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo sulla base del trattato internazionale CEDU tra Stati dell'UE, e l'altra che fa capo alla Corte di Giustizia Europea sulla base della legislazione comunitaria e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Le procedure di tutela in sede europea si aggiungono a quelle previste dall'ordinamento statale nazionale che garantisce i diritti dei cittadini sulla base delle leggi e della giurisprudenza italiana e che ovviamente include le ratifiche dei trattati internazionali e la legislazione comunitaria.
Ovviamente i vari trattati internazionali, le carte costituzionali e le leggi comunitarie e nazionali non tutelano tutti lo stesso identico insieme di diritti nè li tutelano allo stesso modo, per cui ci sono diritti tutelati a diversi livelli ed altri tutelati, ad esempio, solamente dalla legislazione nazionale.
In linea con l'espansione dei compiti assegnati agli Stati democratici e con i mutamenti sociali e culturali che hanno caratterizzato la civiltà occidentale si è ampliata notevolmente anche la platea dei diritti per cui i cittadini chiedono di essere tutelati.
Ecco una sintetica e non esaustiva rassegna delle tutele più spesso citate nei documenti giuridici sui diritti dell'uomo e del cittadino, da quelle più tradizionali ormai date come definitivamente acquisite dalle popolazioni delle democrazie occidentali a quelle di più recente introduzione:
- la tutela dei diritti della persona, cioè di quei diritti che sono propri di ogni essere umano indipendentemente dalla sua cittadinanza, quali il diritto alla vita e all’inviolabilità fisica, il diritto all’onore, alla reputazione e alla riservatezza, il diritto al nome e all'identità personale;
- la tutela dei diritti di "habeas corpus" che garantiscono i cittadini da eventuali abusi o strumentalizzazioni del potere giudiziario e che includono, ad esempio, il diritto a non essere condannati senza processo o con processi farsa o con l'applicazione di pene sproporzionate, il diritto all'imparzialità del giudizio, alla difesa, a un equo processo;
- la tutela del principio di uguaglianza per cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e hanno il diritto di non essere discriminati per l'appartenenza ad un genere, una religione, una razza o per motivi connessi all'origine etnica, a disabilità, età, orientamento politico o convinzioni personali;
- la tutela del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, che ha come corollario la libertà di manifestazione del pensiero ovvero di opinione, di parola, di stampa, di cronaca, di associazione, di riunione;
- la tutela dei diritti politici del cittadino che includono, ad esempio, il diritto di voto, di protesta, di fondare o aderire a partiti politici;
- la tutela del diritto al lavoro che sottintende il dovere degli Stati di attuare politiche economiche in grado di assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed il pieno impiego produttivo, salvaguardando le libertà economiche degli individui;
- la tutela dei diritti del lavoratore che includono il diritto di sciopero e di iscrizione a un sindacato, il diritto ad un'equa retribuzione, all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, ad una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, a ferie periodiche e giorni festivi retribuiti;
- la tutela del diritto alla sicurezza sociale che include il diritto all'assistenza sanitaria, alle prestazioni assistenziali per malattia, maternità e paternità, invalidità e infortuni sul lavoro, alle prestazioni previdenziali, alla regolamentazione del lavoro minorile e del limite di età;
- la tutela dei diritti economico-sociali che includono il diritto ad un tenore di vita adeguato per sé e la propria famiglia, ad un'alimentazione, un alloggio e un vestiario adeguati, alla salute, al miglioramento delle proprie condizioni di vita, all'assistenza in caso di situazioni di grave disagio o povertà, all'accesso ad un adeguato sistema educativo;
- la tutela del diritto all'istruzione che include il diritto all'istruzione primaria gratuita e obbligatoria, un'istruzione secondaria basata su eguali opportunità e borse di studio, la libertà di scelta educativa;
- la tutela del diritto a godere dei benefici del progresso scientifico ed il rispetto della libertà di ricerca scientifica;
- la tutela del diritto all'ambiente che include la salvaguardia delle risorse naturali, della biodiversità e del clima del pianeta;
- la tutela di diritti che rischiano di essere indeboliti dallo sviluppo tecnologico, ad esempio nel campo delle telecomunicazioni con la tutela del diritto alla privacy e del diritto di accesso a internet (digital divide), nel campo delle biotecnologie con il diritto all'integrità genetica, nel campo della medicina con il diritto all'eutanasia contrapposto all'accanimento terapeutico, etc.
Occorre tuttavia evidenziare che la maggior parte di questi diritti, con l'esclusione del diritto alla vita, del diritto alla libertà dalla schiavitù, del diritto alla libertà dalla tortura e del diritto all'impossibilità della retroattività dell'azione penale, sono considerati diritti derogabili qualora lo Stato si venisse a trovare in una reale condizione di emergenza nazionale e per il periodo di tempo strettamente necessario, come ad esempio è accaduto ad alcuni diritti dei cittadini degli Stati Uniti subito dopo l'attentato alle torri gemelle.
Nell'alveo dei diritti civili si colloca anche il concetto di pari opportunità, che non identifica una nuova categoria di diritti ma amplifica la portata del principio di uguaglianza. La tutela delle pari opportunità nata come tutela dell'uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e donne (attraverso l'adozione di iniziative e norme finalizzate al superamento delle condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un’effettiva parità uomo-donna) si è oggi estesa anche ad altre forme di discriminazione, come ad esempio ai disabili e in generale ad ogni forma di discriminazione basata sull'età, sull'etnia, sulla fede, o quando vengono negati per principio a una categoria di persone quei diritti che sono garantiti a tutte le altre in particolare nel campo del lavoro e della giustizia.
Rientrano quindi nel concetto di pari opportunità tutti quei provvedimenti mirati a rimuovere attraverso interventi specifici, tra cui anche azioni positive (ad esempio, incentivi, corsie preferenziali, quote), gli ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di specifiche categorie di cittadini che per la loro intrinseca condizione è più probabile possano subire delle discriminazioni.
Tra gli ultimi interventi legislativi del Parlamento italiano in materia di diritti civili occorre annoverare la legge sulle unioni civili, la legge "Dopo di noi" del 22 giugno 2016 n. 112, "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare", la legge 14 luglio 2017 n. 110, che introduce il reato di tortura nell'ordinamento italiano, mentre continua con alti e bassi la discussione politica su una riforma del diritto di cittadinanza e dello ius-soli.
Riferimenti
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Il rapporto fra la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ...
Istituzioni
- Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani
- ECHR (European Court of Human Rights)
- European Union Agency for Fundamental Rights
- Parlamento italiano
- Dipartimento per le Pari Opportunità
Normativa base
- Ratifica del Patto dell'ONU sui diritti economici, sociali, culturali, civili e politici
- Charter of Fundamental Rights of the European Union
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- Costituzione della Repubblica - Titolo I - Rapporti civili
- Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Dlgs 198/2006)