Le petizioni e le leggi d'iniziativa popolare
L’art. 50 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce che “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”.
Le petizioni sono effettuate tramite la raccolta delle firme, che rappresentano lo strumento più idoneo a testimoniare l'effettiva adesione dei cittadini alla petizione.
La Costituzione sancisce inoltre all'art. 71 che "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli" e all'art. 75 che "E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali".
Sulla base del dettato costituzionale la legislazione italiana disciplina quindi le procedure per la raccolta delle:
- 50.000 firme necessarie per depositare un disegno di legge in Parlamento;
- 500.000 firme necessarie per indire un referendum abrogativo.
Non sono invece previste soglie da superare o la convalida delle firme raccolte per la presentazione di semplici petizioni alle Camere. Maggiori informazioni, nonché l'elenco delle petizioni presentate durante la XVIII legislatura, sono disponibili nell'apposita sezione del sito web della Camera dei Deputati dedicata alle petizioni.
Anche le Assemblee regionali e l'Unione Europea, attraverso procedure disciplinate dalle rispettive disposizione normative, prevedono la possibilità di presentare semplici petizioni o progetti di legge di iniziativa popolare tramite la raccolta di firme.
Per quanto riguarda L'Unione Europea puoi consultare:
- il Portale delle Petizioni del Parlamento europeo;
- La sezione dedicata al Diritto d'Iniziativa dei Cittadini Europei del sito web della Commissione Europea
Per quanto riguarda le Regioni puoi trovare regolamenti e informazioni nelle sezioni dedicate alla partecipazione diretta dei cittadini nei rispettivi siti web.
Le petizioni, sia nella forma di istanza popolare che di progetto di legge d'iniziativa popolare, sono generalmente annoverate tra gli strumenti di democrazia diretta in quanto consentono la partecipazione diretta dei cittadini al processo legislativo, sebbene non contemplino l'esercizio di un potere decisionale.
In effetti, la definizione di "democrazia diretta" si presta a diverse interpretazioni. I dizionari generalmente definiscono la democrazia diretta come una "forma di governo in cui il potere è esercitato direttamente dal popolo", senza ulteriori specificazioni riguardo al tipo di potere e a altre modalità di esercizio oltre quella diretta.
Però, essendo la democrazia diretta in antitesi con quella rappresentativa, si dovrebbero considerare strumenti di democrazia diretta quegli istituti che consentono ai cittadini di aggirare o scavalcare il potere degli organi rappresentativi delle moderne democrazie, ovvero degli organi generalmente dotati di potere legislativo.
A rigor di logica, quindi, poiché le petizioni popolari fanno leva sulle assemblee rappresentative dovrebbero essere escluse dal concetto di democrazia diretta. In altre parole, il potere decisorio resta in capo alle assemblee elette e non viene esercitato direttamente dal popolo.
Occorre, quindi, distinguere la democrazia diretta da altre forme di partecipazione popolare comunque dirette ma svolte in collaborazione con gli organi rappresentativi delle moderne democrazie. Tra queste merita particolare attenzione la democrazia partecipativa o deliberativa.