Il Presidente della Repubblica italiana
Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale dello Stato di tipo monocratico. Il capo dello stato viene eletto dal parlamento in seduta comune con l’aggiunta dei delegati regionali e resta in carica per sette anni. E' eleggibile qualsiasi cittadino italiano che goda dei diritti politici e abbia compiuto cinquanta anni come statuito dal 1° comma dell’art. 84 della Costituzione. Per l’elezione del capo dello stato è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti l’assemblea per i primi tre scrutini, mentre dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei componenti l’assemblea.
Quando si elegge il Presidente della Repubblica?
- Nel caso di scadenza naturale del mandato l'elezione del nuovo capo dello stato viene indetta trenta giorni prima del termine del settennato;
- nel caso di una interruzione anticipata del settennato, a causa di dimissioni o di morte del presidente, l'elezione deve essere indetta entro quindici giorni dall'evento;
- nel caso in cui la cessazione o l'interruzione del mandato si verificasse dopo che è stato sciolto il parlamento oppure quando mancano meno di tre mesi alla cessazione del parlamento l'elezione deve essere indetta entro quindici giorni dall'insediamento del nuovo parlamento ed in tal caso sono prorogati i poteri del presidente uscente ovvero del suo sostituto, il presidente del Senato, chiamato a farne le veci qualora il Presidente della Repubblica fosse impedito nell'esercizio delle sue funzioni.
All'atto del giuramento di fedeltà alla repubblica e di osservanza della Costituzione, pronunciato davanti al parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica asume pieni poteri e decade per legge da qualsiasi carica pubblica o privata precedentemente occupata.
Il Presidente della Repubblica percepisce un assegno personale, dispone di una dotazione connessa alla carica e gode di una particolare tutela penale. Inoltre, il capo dello Stato dispone di una struttura amministrativa posta alle sue esclusive dipendenze, gestita dal segretario generale della presidenza della repubblica, che gode di autonomia regolamentare ed i cui dipendenti sono esclusi dalla tutela giurisdizionale dei rapporti di impiego e quindi gestiti in via esclusiva dalla presidenza della repubblica.